Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual correlation with appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Christopher Palmeri's appeal inadmissible due to the lack of specific factual correlation between his arguments and the appealed judgment. Palmeri argued regarding credibility and proof evaluation, but the Court found his complaints to be generic repetitions of those made in the appellate stage. Consequently, the appeal was rejected, and Palmeri was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the decision under attack and those invoked in the appeal, as such appeals cannot seek a re-evaluation of facts and evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERI CRISTOPHER nato a MILANO il 21/10/1992 avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale PALMERI CRISTOPHER era stato condannato per i reati di lesioni volontarie e minacce aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando vizi motivazionali in punto di credibilità delle persone offese e sotto il profilo della valutazione circolare delle prove e della frustrazione del criterio decisorio del ragionevole dubbio. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale contesta l'assegnazione alla Sezione Settima.
Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione. Si rileva, peraltro, che si tratta di censure finalizzate a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove, non ammissibile in sede di legittimità.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende