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Ordinanza — n. 38205/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38205/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38205/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGNOTELLI FEDERICO SALVATORE nato a SASSARI il 15/02/1984 avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO gEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale AGNOTELLI FEDERICO SALVATORE era stato condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen; Ordinanza — n. 38205/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale AGNOTELLI FEDERICO SALVATORE era stato condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'accertamento dei fatti cognizione del ricorso per cassazione falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale AGNOTELLI FEDERICO SALVATORE era stato condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGNOTELLI FEDERICO SALVATORE nato a SASSARI il 15/02/1984 avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO gEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale AGNOTELLI FEDERICO SALVATORE era stato condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis6 in Roma, il 11 maggio 2021 Il consiglièíre tensore Il Preside