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Ordinanza — n. 38204/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with appealed decision's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38204/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of convictions for specific crimes, arguing violations of liability and sentencing provisions. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of those made in the appellate stage without new specific grounds linking them to the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the appeal and the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds correlation requirement repetitive arguments procedural costs Cassation procedure criminal liability documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 497 bis cod. pen
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 30VANOVIC NEBOSA nato a MONTREUX( FRANCIA) il 25/08/1970 avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale JOVANOVIC NEBOSA ALL&S.i era stato condannato per i reati di cui agli artt. 497 bis e 477-482 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il i gi. maggio 2021