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Ordinanza — n. 38203/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because first-instance sentencing errors within statutory limits are not admissible for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38203/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a first-instance conviction for threats and voluntary injuries, arguing the sentence calculation violated the law by applying generic mitigating factors after an aggravation. The court declared the appeal inadmissible because the final penalty remained within statutory limits and was not legally illegal. Consequently, the error in sentencing methodology could not be raised via cassation under Article 609 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Errors in sentencing calculations that do not render the penalty illegal within statutory limits are inadmissible in cassation appeals and cannot be raised ex officio.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing calculation error statutory limits penalty generic mitigating factors aggravating circumstances order code criminal procedure legal illegality threshold minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: ZARIC GORAN nato a POLA( CROAZIA) il 11/12/1989 avverso la sentenza del 27/11/2018 del GIUDICE DI PACE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Verona ha - per quanto di interesse in questa sede- affermato la penale responsabilità di ZARIC GORAN per i reati di minaccia e lesioni volontarie. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia denunziando violazione di legge in relazione alle modalità di calcolo della pena, giacché non è stato indicato il reato più grave e la riduzione per le attenuanti generiche è stata operata dopo aver determinato l'aumento ex art. 81 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, giacché la pena finale non è illegale. L'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale". P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso in Roma, il 1 maggio 2021 e estensore Il