Ordinanza — n. 38202/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMON KARL LUDOVIC nato il 19/09/1978 avverso la sentenza del 22/01/2019 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale SIMON KARL LUDOVIC era stato condannato per il reato di lesioni volontarie Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della legittima difesa. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38202/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMON KARL LUDOVIC nato il 19/09/1978 avverso la sentenza del 22/01/2019 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale SIMON KARL LUDOVIC era stato condannato per il reato di lesioni volontarie Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della legittima difesa. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
In effetti le censure proposte con il ricorso sono versate in fatto e, comunque, pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2021 Il consi stensore Il P