Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for a review of the judge's conditions assessment, but the court found the appeal generic and contrary to established jurisprudence prohibiting such reviews. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they merely allege a failure to assess conditions for acquittal, as such appeals are barred by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO MATTIA nato a TERAMO il 20/07/1986 avverso la sentenza del 24/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO I GIP del TRIBUNALE di TERAMO, con sentenza in data 24/03/2021, applicava nei confronti di DI MARCO MATTIA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato dì cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con tre distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile sia perché generico sia perché in contrasto con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore AVDRA