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Ordinanza — n. 37378/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37378/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37378/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOUIMI MOHAMMED (CUI :052KB14)nato il 10/07/2000 avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di VERONA Elato avviso alle p—a—r—tij udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; t E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di VERONA, con sentenza in data 18/03/2021, applicava nei confronti di DOUIMI MOHAMMED CUI :052KB14 la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e, segnatamente, alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37378/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e, segnatamente, alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina ritiro della querela penale revisione della sentenza penale divieto di molestie abbandono del procedimento per truffa minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di VERONA, con sentenza in data 18/03/2021, applicava nei confronti di DOUIMI MOHAMMED CUI :052KB14 la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 129 cod. proc. pen
628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e, segnatamente, alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOUIMI MOHAMMED (CUI :052KB14)nato il 10/07/2000 avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di VERONA Elato avviso alle p—a—r—tij udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; t

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di VERONA, con sentenza in data 18/03/2021, applicava nei confronti di DOUIMI MOHAMMED CUI :052KB14 la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e, segnatamente, alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decis