Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37374/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37374/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37374/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO DAMIANO nato a ROMA il 13/12/1972 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 26/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 10/06/2020, nei confronti di ESPOSITO DAMIANO in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illegittimità della motivazione relativa alla qualificazione giuridica della condotta, al riconoscimento della recidiva ed alla quantificazione della pena. Si tratta di doglianze inammissibili in quanto meramente reíterative di quelle già proposte con la prima impugnazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37374/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illegittimità della motivazione relativa alla qualificazione giuridica della condotta, al riconoscimento della recidiva ed alla quantificazione della pena. Si tratta di doglianze inammissibili in quanto meramente reíterative di quelle già proposte con la prima impugnazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione risarcimento del danno recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO DAMIANO nato a ROMA il 13/12/1972 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 26/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 10/06/2020, nei confronti di ESPOSITO DAMIANO in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illegittimità della motivazione relativa alla qualificazione giuridica della condotta, al riconoscimento della recidiva ed alla quantificazione della pena. Si tratta di doglianze inammissibili in quanto meramente reíterative di quelle già proposte con la prima impugnazione.

Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dellé11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Rv. 206507). Contrariamente a quanto dedotto La Corte di merito offriva una motivazione esaustiva ed accurata sia in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione che in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Esten