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Ordinanza — n. 37373/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding plea bargaining in second instance due to limited review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37373/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance plea bargain sentence, arguing violations of law and reasoning errors regarding his liability. The court ruled that judges in plea bargaining proceedings are not required to address acquittal grounds or absolute nullities when the defendant has waived appeal reasons.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargaining proceedings at the second instance, the court is not required to justify the acquittal of the accused or the absence of absolute nullities or inadmissible evidence, as the devolutive effect of the appeal limits review to non-waived grounds.

Parole chiave

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plea bargaining second instance waiver of appeal reasons acquittal grounds review absolute nullities exclusion inadmissible cassation appeal court costs and fine limited judicial review scope rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 29/01/2021, applicava nei confronti di UGOLINI MIRCO la pena concordata dalle parti ex art. 599 bis c.p.p., in relazione al reato di cui all art.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 1 comma 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Il motivo è inammissibile Il collegio riafferma che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 599 bis c.p
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 29/01/2021, applicava nei confronti di UGOLINI MIRCO la pena concordata dalle parti ex art. 599 bis c.p.p., in relazione al reato di cui all art.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 52803 del 14/09/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGOLINI MIRCO nato a ROMA il 04/12/1976 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO dì ROMA criato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 29/01/2021, applicava nei confronti di UGOLINI MIRCO la pena concordata dalle parti ex art. 599 bis c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile Il collegio riafferma che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4 - , Sentenza n. 52803 del 14/09/2018 Cc. (dep. 23/11/2018 ) Rv. 274522 - Olsibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore Atr