Cassation appeal against settlement sentence dismissed as inadmissible due to lack of condition assessment review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Preza Lodra Spartak inadmissible. The appellant challenged the settlement sentence by claiming the judge failed to conduct the required condition assessment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against settlement sentences cannot allege the omission of this specific assessment, rendering the appeal inadmissible de plano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against settlement sentences alleging the omission of the condition assessment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREZA LODRA SPARTAK nato il 04/04/1993 avverso la sentenza del 12/01/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE dì BOLOGNA, con sentenza in data 12/01/2021, applicava nei confronti di PREZA LODRA SPARTAK la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e, segnatamente alla mancata effettuazione del vaglio previsto dall'art. 129 cod. proc. pen.. Il motivo è inammissibile. Si riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazìone, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Con