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Ordinanza — n. 37369/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding denial of generic mitigating circumstances due to lack of positive elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37369/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Cotroneo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal had denied them citing negative procedural behavior and prior convictions. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because the denial was legally justified by the absence of positive elements required under the 2008 reform of Article 62-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; The denial of generic mitigating circumstances is legally justified when the defendant lacks positive elements or circumstances, particularly following the 2008 reform which requires more than mere non-criminal record for leniency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code inadmissible cassation appeal positive elements requirement procedural behavior assessment sanzione penale attenuazione della pena pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 629 c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 270986
(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 270986).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTRONEO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/11/1973 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 27/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 10/10/2019, nei confronti di COTRONEO ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 270986).

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello non concedeva l'invocato beneficio in quanto riteneva ostativi il comportamento processuale ed i precedenti vantati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore