Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant lacked standing under the 2017 procedural code reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Adolfo Capicchiano, lacked legal standing to file the petition. Although the lower court had convicted him of a crime, the appeal was submitted personally without the required lawyer's deposit of grounds mandated by the 2017 procedural code reform. Consequently, the court ruled that the appellant was not a legitimate subject to initiate the cassation process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a person lacking legal standing, such as an unrepresented defendant who fails to deposit the grounds of appeal as required by the procedural code.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPICCHIANO ADOLFO nato a ROMA il 25/01/1969 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAto avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 09/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 17/05/2013, nei confronti di CAPICCHIANO ADOLFO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP let. 2 Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 25 ottobre 2017. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017 (il ricorso era presentato dal Capicchiano con riserva di deposito dei motivi da parte del difensore, invero mai allegati). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore NDR