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Ordinanza — n. 37355/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37355/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37355/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO BIAGIO nato a NAPOLI il 30/06/1974 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRMO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 09/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, in data 17/01/2013, nei confronti di BIANCO BIAGIO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. con specifico riguardo alla identificazione dello stesso Il ricorso è inammissibile in quanto è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37355/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di AVERSA, in data 17/01/2013, nei confronti di BIANCO BIAGIO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. con specifico riguardo alla identificazione dello stesso Il ricorso è inammissibile in quanto è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda assegno bancario ricompensa riconoscimento e esecuzione procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO BIAGIO nato a NAPOLI il 30/06/1974 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRMO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 09/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, in data 17/01/2013, nei confronti di BIANCO BIAGIO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. con specifico riguardo alla identificazione dello stesso Il ricorso è inammissibile in quanto è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La questione della identificazione veniva infatti trattata dalla Corte di appello con motivazione dettagliata ed esaustiva (si evidenziava la coincidenza delle firme presenti sull'assegno con quelle del ricorrente e la identificazione avvenuta presso l'Ufficio postale di Frattamaggiore: pag. 3 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estenso