Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls within trial court authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Arancio Sonia inadmissible, ruling that the trial court's sentencing decision fell within its discretionary authority. The appellant argued for a new evaluation of the sentence's congruity, but the court noted that such challenges are barred unless the penalty is significantly outside the statutory range. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the criminal penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial court, rendering cassation challenges to its congruity inadmissible absent arbitrary reasoning or extreme deviation from the statutory scale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARANCIO SONIA nato a ROMA il 05/08/1973 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO • La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 01/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 27/05/2015, nei confronti di ARANCIO SONIA in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello forniva una accurata ed esaustiva motivazione in ordine alla definizione della sanzione rilevando come i precedenti vantati ostassero alla concessione delle generiche e come la sanzione inflitta in primo grado fosse comunque contenuta, dato che era stata riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Este