Cassation court dismisses appeal denying generic mitigating circumstances due to lack of positive elements post-2008 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on a clean record, but the appellate court rejected this due to the defendant's prior convictions and lack of repentance. The supreme court ruled that post-2008 legislative reform requires positive evidence for mitigation, making the lower court's reasoning legally sound and free of error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 c.p.; Art. 62-bis c.p.: The refusal to grant generic mitigating circumstances is lawful when the absence of positive elements exists, particularly after the 2008 reform which requires more than mere non-criminality for leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDO SAMUELE nato a FOGGIA il 30/08/1999 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 21/05/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 02/10/2019, nei confronti di SOLDO SAMUELE confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 270986). invero nel caso in esame la Corte di merito, con motivazione coerente con le indicate coordinate ermeneutiche denegava l'invocato beneficio rilevando la gravità della condotta, i precedenti vantati e l'assenza di segnali di resipiscenza (penultimo foglio della sentenza impugnata).
La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore NDRA(i