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Ordinanza — n. 37350/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal denying generic mitigating circumstances due to lack of positive elements post-2008 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37350/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on a clean record, but the appellate court rejected this due to the defendant's prior convictions and lack of repentance. The supreme court ruled that post-2008 legislative reform requires positive evidence for mitigation, making the lower court's reasoning legally sound and free of error.

Regesto Legislator

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Art. 628 c.p.; Art. 62-bis c.p.: The refusal to grant generic mitigating circumstances is lawful when the absence of positive elements exists, particularly after the 2008 reform which requires more than mere non-criminality for leniency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 628 criminal code Art. 62-bis criminal code inadmissible appeal lack of positive elements criminal record impact procedural inadmissibility commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 628 c.p.
Art. 62-bis c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - Starace
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDO SAMUELE nato a FOGGIA il 30/08/1999 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 21/05/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 02/10/2019, nei confronti di SOLDO SAMUELE confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 270986). invero nel caso in esame la Corte di merito, con motivazione coerente con le indicate coordinate ermeneutiche denegava l'invocato beneficio rilevando la gravità della condotta, i precedenti vantati e l'assenza di segnali di resipiscenza (penultimo foglio della sentenza impugnata).

La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore NDRA(i