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Ordinanza — n. 37349/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37349/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37349/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI NEDER nato il 30/08/1995 avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di PADOVArd—ato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PADOVA, con sentenza in data 05/10/2020, applicava nei confronti di RAMI NEDER la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 648 CP Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione kimputato personalmente in data 20 ottobre 2020. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi delle:art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Si ribadisce peraltro che è incontestato il fatto che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, AHMED FAROUK, Rv. 27422101) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 648 CP Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione kimputato personalmente in data 20 ottobre 2020. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi delle:art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Si ribadisce peraltro che è incontestato il fatto che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, AHMED FAROUK, Rv. 27422101) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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requisito della firma autografa memoria illeggibile firma individuale ricorso per cassazione ammissione all'avvocatura esame grafologico

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PADOVA, con sentenza in data 05/10/2020, applicava nei confronti di RAMI NEDER la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art.
art. 613 cod. proc. pen
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi delle:art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
27422101) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI NEDER nato il 30/08/1995 avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di PADOVArd—ato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PADOVA, con sentenza in data 05/10/2020, applicava nei confronti di RAMI NEDER la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 648 CP Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione kimputato personalmente in data 20 ottobre 2020. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi delle:art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Si ribadisce peraltro che è incontestato il fatto che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, AHMED FAROUK, Rv. 27422101) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore )1",11)Rio RE Cel_IMJE