Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37348/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37348/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37348/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGUINETI GIUSEPPE nato il 11/05/1954 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CUNEO, in data 10/07/2015, nei confronti di SANGUINETI GIUSEPPE in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, e segnatamente, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Il motivo è inammissibile in quanto contrariamente a quanto dedotto, il profilo soggettivo contestato è oggetto di accurata ed esaustiva analisi: la corte di appello rilevava infatti, confermando analoga valutazione del primo giudice, che la consapevolezza della provenienza delittuosa della merce rinvenuta nella disponibilità del ricorrente trovava conferma nelle prove raccolte, ovvero nel rinvenimento del significativo quantitativo di carne e nel contenuto delle intercettazioni, oltre che nella "cronistoria per immagini acquisita in atti" (pag. 4 della sentenza).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37348/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con katto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di lieve entità contraffazione di merci verdetto di colpevolezza furto per mestiere risarcimento per atto illecito rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGUINETI GIUSEPPE nato il 11/05/1954 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CUNEO, in data 10/07/2015, nei confronti di SANGUINETI GIUSEPPE in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, e segnatamente, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Il motivo è inammissibile in quanto contrariamente a quanto dedotto, il profilo soggettivo contestato è oggetto di accurata ed esaustiva analisi: la corte di appello rilevava infatti, confermando analoga valutazione del primo giudice, che la consapevolezza della provenienza delittuosa della merce rinvenuta nella disponibilità del ricorrente trovava conferma nelle prove raccolte, ovvero nel rinvenimento del significativo quantitativo di carne e nel contenuto delle intercettazioni, oltre che nella "cronistoria per immagini acquisita in atti" (pag. 4 della sentenza).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con katto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021