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Ordinanza — n. 37340/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37340/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37340/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANERO CARLO nato a NAPOLI il 28/05/1964 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 06/06/2017, nei confronti di LANERO CARLO in relazione al reato di cui alli art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento mancato riconoscimento della continuazione c.d. "esterna" con altra sentenza passata in giudicato in relazione a traffico illecito di stupefacenti. la doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello motivava in modo approfondito sul rigetto dell'invoca continuazione rilevando la distanza temporale tra ì fatti e la mancata emersioni di collegamenti tra le diverse condotte illecite.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37340/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di una motivazione priva di vizi logici / coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l/atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali traffico di cocaina sospensione di pena recidiva nell'infrazione altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANERO CARLO nato a NAPOLI il 28/05/1964 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 06/06/2017, nei confronti di LANERO CARLO in relazione al reato di cui alli art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento mancato riconoscimento della continuazione c.d. "esterna" con altra sentenza passata in giudicato in relazione a traffico illecito di stupefacenti. la doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello motivava in modo approfondito sul rigetto dell'invoca continuazione rilevando la distanza temporale tra ì fatti e la mancata emersioni di collegamenti tra le diverse condotte illecite.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici / coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l/atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore NDR,