Ordinanza — n. 37339/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISINI FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/02/1992 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 26/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 04/06/2013, nei confronti di GISINI FRANCESCO in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Invero il ricorrente aveva proposto appello solo con riguardo al trattamento sanzionatorio. Ebbene: premesso àtfsl che la mancata proposizione di appello nei confronti dell'accertamento di responsabilità interrompe la catena devolutiva ed impedisce ogni accertamento sul punto implicitamente rinunciato, il collegio ribadisce che La "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (Sez. 2, Sentenza n. 9174 del 19/02/2008 Ud. (dep. 29/02/2008 ) Rv. 239552;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37339/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 20/01/1993 Ud. (dep. 22/02/1993 ) Rv. 193051). Nel caso in esame non si verte certo in un caso di evidente insussistenza della condotta illecita. A ciò si aggiunge che le doglianze sono proposte in modo generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISINI FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/02/1992 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 26/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 04/06/2013, nei confronti di GISINI FRANCESCO in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Invero il ricorrente aveva proposto appello solo con riguardo al trattamento sanzionatorio. Ebbene: premesso àtfsl che la mancata proposizione di appello nei confronti dell'accertamento di responsabilità interrompe la catena devolutiva ed impedisce ogni accertamento sul punto implicitamente rinunciato, il collegio ribadisce che La "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (Sez. 2, Sentenza n. 9174 del 19/02/2008 Ud. (dep. 29/02/2008 ) Rv. 239552;
Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 20/01/1993 Ud. (dep. 22/02/1993 ) Rv. 193051). Nel caso in esame non si verte certo in un caso di evidente insussistenza della condotta illecita. A ciò si aggiunge che le doglianze sono proposte in modo generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Esten