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Ordinanza — n. 37338/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37338/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37338/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTELLI GIUSEPPE nato a AFRAGOLA il 06/07/1968 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 29/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 09/10/2013, nei confronti di ANTELLI GIUSEPPE confermava la condanna in relazione al reato di cui ali' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione che alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione che alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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remissione della pena alleggerimento della pena sanzioni penali sanzione sostitutiva restituzione del termine adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTELLI GIUSEPPE nato a AFRAGOLA il 06/07/1968 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 29/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 09/10/2013, nei confronti di ANTELLI GIUSEPPE confermava la condanna in relazione al reato di cui ali' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione che alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Entrambe le doglianze sono inammissibili. Il termine di prescrizione (di sette anni e mezzo) non risulta decorso quando veniva pronunciata la sentenza di appello (reato consumato 1'11 maggio 2013, sentenza emessa il 29 ottobre 2020). Le censure relative alla pena non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

La motivazione offerta dalla sentenza impugnata è, sul punto contestato, ineccepibile e coerente con le indicate coordinate: la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso