Ordinanza — n. 37335/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 trasmessa dal TRIBUNALE di VIBO VALENTIA con ordinanza del 20/10/2020 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Il Soriano presentava personalmente richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 46 c.p.p. La richiesta è inammissibile ai sensi dell'art. 46 comma 4 c.p.p. in quanto non risulta notificata alle parti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 46 c.p, art. 46 comma 4 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37335/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 46 c.p.p. La richiesta è inammissibile ai sensi dell'art. 46 comma 4 c.p.p. in quanto non risulta notificata alle parti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 trasmessa dal TRIBUNALE di VIBO VALENTIA con ordinanza del 20/10/2020 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il Soriano presentava personalmente richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 46 c.p.p. La richiesta è inammissibile ai sensi dell'art. 46 comma 4 c.p.p. in quanto non risulta notificata alle parti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore NDRE CE