Ordinanza — n. 37270/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso presentato dal difensore di Giovanni Pio Russi contro la sentenza n. 20/2021 con cui il Tribunale di Foggia gli ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex art. 110-56-624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 337 cod. pen. (capo B) con il quale si deducono assenza di motivazione circa la responsabilità dell'imputato e circa il diniego delle circostanze attenuanti è inammissibile perché i motivi di ricorso non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37270/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 20/2021 con cui il Tribunale di Foggia gli ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex art. 110-56-624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 337 cod. pen. (capo B) con il quale si deducono assenza di motivazione circa la responsabilità dell'imputato e circa il diniego delle circostanze attenuanti è inammissibile perché i motivi di ricorso non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI GIOVANNI PIO nato a SAN SEVERO il 16/04/1999 avverso la sentenza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA Ulato avviso alle p—a7-ti3 udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; V .71 U `, n n. 1342/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Giovanni Pio Russi contro la sentenza n. 20/2021 con cui il Tribunale di Foggia gli ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex art. 110-56-624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 337 cod. pen. (capo B) con il quale si deducono assenza di motivazione circa la responsabilità dell'imputato e circa il diniego delle circostanze attenuanti è inammissibile perché i motivi di ricorso non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2021 I