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Ordinanza — n. 37270/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37270/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37270/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso presentato dal difensore di Giovanni Pio Russi contro la sentenza n. 20/2021 con cui il Tribunale di Foggia gli ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex art. 110-56-624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 337 cod. pen. (capo B) con il quale si deducono assenza di motivazione circa la responsabilità dell'imputato e circa il diniego delle circostanze attenuanti è inammissibile perché i motivi di ricorso non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37270/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 20/2021 con cui il Tribunale di Foggia gli ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex art. 110-56-624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 337 cod. pen. (capo B) con il quale si deducono assenza di motivazione circa la responsabilità dell'imputato e circa il diniego delle circostanze attenuanti è inammissibile perché i motivi di ricorso non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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allegazione motivata facoltà di astenersi dal testimoniare difetto di motivazione censura dell'accertamento dei fatti vizio di procedura false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
20/2021 con cui il Tribunale di Foggia gli ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI GIOVANNI PIO nato a SAN SEVERO il 16/04/1999 avverso la sentenza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA Ulato avviso alle p—a7-ti3 udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; V .71 U `, n n. 1342/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Giovanni Pio Russi contro la sentenza n. 20/2021 con cui il Tribunale di Foggia gli ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex art. 110-56-624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 337 cod. pen. (capo B) con il quale si deducono assenza di motivazione circa la responsabilità dell'imputato e circa il diniego delle circostanze attenuanti è inammissibile perché i motivi di ricorso non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2021 I