Italian Supreme Court dismisses appeal for remittal due to failure to notify other parties within seven days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal for remittal inadmissible because the appellant failed to notify other parties within the mandatory seven-day period. Although the appellant requested remittal of the proceedings to a different court, the court found no evidence of such notification in the file. Consequently, the court ruled the appeal procedurally defective and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen.; The request for remittal must be notified to other parties within seven days under penalty of inadmissibility, and failure to comply renders the appeal void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: FIGATOWSKA BOZENA nato il 07/12/1961 trasmessa dal TRIBUNALE di CHIETI con ordinanza del 27/04/2021 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con decreto che dispone il giudizio del 1.10.2019 il GUP del Tribunale .di Chieti ha disposto procedersi a dibattimento nei confronti di FIGATOWSKA Bozena per l'udienza del 21.1.2020 davanti al Tribunale di Chieti. Con atto depositato personalmente dall'imputata in data 27.4.2021 presso la cancelleria del detto Tribunale è stata avanzata richiesta di rimessione, trasmessa alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 46 del codice di rito. Con memoria difensiva del 15.6.2021 nell'interesse della ricorrente si è insistito sulla richiesta di rimessione.
Il ricorso è inammissibile. Dispone l'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. Nella specie , difetta qualsiasi dimostrazione al riguardo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore