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Ordinanza — n. 37268/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; victim's statements alone suffice for criminal liability if credibility is rigorously verified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37268/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Antonio Marras for the crime of theft. The appellant argued that the conviction relied illegitimately solely on the victim's and a witness's statements without corroborating evidence. The court ruled that such statements can validly found criminal liability provided the trial judges rigorously verified the declarant's subjective credibility and the intrinsic reliability of their account.

Regesto Legislator

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Art. 635 c.p.; Art. 192, comma 3, c.p.p.: Victim's statements alone may found criminal liability if the court rigorously verifies the declarant's credibility and the intrinsic reliability of the narrative.

Parole chiave

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victim's statements criminal liability credibility assessment inadmissible appeal theft conviction procedural admissibility burden of proof carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 635 c.p.
di SASSARI, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SASSARI, in data 14/09/2017, nei confronti di MARRAS ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 635 CP.
Art. 192, comma 3, c.p.p.
il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS ANTONIO nato a ITTIRI il 29/09/1955 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO. SEZ.DIST. di SASSARI, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SASSARI, in data 14/09/2017, nei confronti di MARRAS ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 635 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, illegittimamente fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa e del teste Melis. Il motivo è inammissibile . il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Nella fattispecie la Corte territoriale ha adeguatamente valutato tanto la deposizione della persona offesa, quanto i riscontri promanati dalla deposizione del teste Melis; il ricorso non introduce aspetti capaci di scardinare il detto giudizio, che dunque deve ritenersi adeguato e non illogico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere