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Ordinanza — n. 37261/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37261/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37261/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BIANCA SALVATORE EMANUELE nato a PALERMO il 14/04/1993 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 05/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 08/03/2018, nei confronti di LA BIANCA SALVATORE EMANUELE in relazione al reato di cui all art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La persona offesa non ha mai riconosciuto l'imputato tra gli autori della rapina. Non può ritenersi raggiunta la necessaria certezza per la condanna .

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37261/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La persona offesa non ha mai riconosciuto l'imputato tra gli autori della rapina. Non può ritenersi raggiunta la necessaria certezza per la condanna .

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito impunità tentata rapina delitto preterintenzionale assassinio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BIANCA SALVATORE EMANUELE nato a PALERMO il 14/04/1993 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 05/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 08/03/2018, nei confronti di LA BIANCA SALVATORE EMANUELE in relazione al reato di cui all art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La persona offesa non ha mai riconosciuto l'imputato tra gli autori della rapina. Non può ritenersi raggiunta la necessaria certezza per la condanna .

Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, essendo fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nella specie già la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato è stato bloccato dalle forze dell'ordine che casualmente hanno assistito alla rapina. In ricorso neppure considera detti argomento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensor