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Ordinanza — n. 37252/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37252/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37252/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASIC STANIMIRKA nato il 31/08/1974 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/10/2019, confermava la condanna alla. pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 31/05/2011, nei confronti di VASIC STANIMIRKA in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualificazione della condotta ascritta sub 1 quale rapina, difettando l'estremo della violenza; la condotta va riqualificata come furto.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37252/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 31/05/2011, nei confronti di VASIC STANIMIRKA in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualificazione della condotta ascritta sub 1 quale rapina, difettando l'estremo della violenza; la condotta va riqualificata come furto.

Parole chiave

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reati violenti rapina accusa penale reati contro la vita e l'integrità della persona aggressione fisica reato penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASIC STANIMIRKA nato il 31/08/1974 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/10/2019, confermava la condanna alla. pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 31/05/2011, nei confronti di VASIC STANIMIRKA in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualificazione della condotta ascritta sub 1 quale rapina, difettando l'estremo della violenza; la condotta va riqualificata come furto.

Il ricorso è inammissibile . I giudici del merito hanno inequivocamente rilevato che l'azione predatoria è stata caratterizzata da violenza (una spinta dell'imputata ai danni della commessa del negozio rapinato). La pretesa rivalutazione della ricostruzione dei fatti, che si chiede a quest Corte, non è consentita in presenza di motivazione effettiva e non illogica. il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore