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Ordinanza — n. 37251/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence, upholding judicial discretion in sentencing under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37251/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Giovanni Iacino inadmissible, rejecting his claim that the sentence was excessive. The Court held that sentencing discretion belongs to the trial judge, who must apply the principles of the Penal Code regarding base and adjusted penalties. Since the imposed sentence did not deviate significantly from the statutory minimum and was well-motivated, the Court refused to re-evaluate its congruity.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Supreme Court cannot re-evaluate the congruity of a sentence in cassation proceedings, as sentencing discretion belongs to the trial judge unless the penalty is grossly disproportionate to the statutory range.

Parole chiave

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judicial discretion in sentencing cassation inadmissibility Penal Code principles excessive sentence claim statutory minimum penalty sanzioni pecuniarie reato di poca entità pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 55 DL n. 231 del 2007
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 04/03/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, in data 15/02/2018, nei confronti di IACINO GIOVANNI in relazione al reato di cui all' art. 55 DL n. 231 del 2007.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACINO GIOVANNI nato a SCANDALE il 06/03/1973 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 04/03/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, in data 15/02/2018, nei confronti di IACINO GIOVANNI in relazione al reato di cui all' art. 55 DL n. 231 del 2007. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, che si è discostato dal minimo. Il ricorso è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) .

Nella specie è stata inflitta una pena che non si discosta di molto dai minimi a fronte di motivazione che valorizza la negativa personalità dell'imputato e il valore non modesto del bene acquistato mediante l'utilizzo fraudolento della carta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 1 tConsigliere Est re