Ordinanza — n. 37245/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRATURO ANNITO nato a NAPOLI il 24/09/1970 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 24/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 22/12/2016, nei confronti di CARRATURO ANNITO in relazione al reato di cui all art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela sporta dalla compagnia assicuratrice Generali. Dagli atti emerge pacificamente che , in relazione al sinistro di causa (denunciato in data 3.7.2013 come asseritamente avvenuto il 24.4.2013) , l'Agenzia incaricata dell'indagine assicurativa ha prodotto alla Compgnia la propria relazione già in data 16.9.2013, mentre la querela (peraltro sporta dal procuratore incaricato nella forma di integrazione di altra precedente querela relativa a differente Compagnia e differente polizza) è solo del 10.2.2014, dunque tardiva rispetto al termine trimestrale di cui all'art. 124 CP.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 37245/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRATURO ANNITO nato a NAPOLI il 24/09/1970 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 24/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 22/12/2016, nei confronti di CARRATURO ANNITO in relazione al reato di cui all art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela sporta dalla compagnia assicuratrice Generali. Dagli atti emerge pacificamente che , in relazione al sinistro di causa (denunciato in data 3.7.2013 come asseritamente avvenuto il 24.4.2013) , l'Agenzia incaricata dell'indagine assicurativa ha prodotto alla Compgnia la propria relazione già in data 16.9.2013, mentre la querela (peraltro sporta dal procuratore incaricato nella forma di integrazione di altra precedente querela relativa a differente Compagnia e differente polizza) è solo del 10.2.2014, dunque tardiva rispetto al termine trimestrale di cui all'art. 124 CP.
Il ricorso è inammissibile. La specifica questione della tempestività della querela, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non risulta proposta in appello e l'odierno ricorrente nulla eccepisce al riguardo. Deve dunque ritenersi che la relativa questione non sia stata sollevata in sede di merito. Tale aspetto preclude la possibilità di sollevare la questione in questa sede, implicando accertamenti in fatto, non consentiti a questa Corte. Peraltro, anche a non voler considerare detto profilo, per consolidata giurisprudenza di legittimità il termine per la proposizione della querela da parte della Compagnia assicuratrice decorre dal momento in cui i relativi organi deliberanti sono venuti a conoscenza della relazione ispettiva; dato fattuale, quest'ultimo, del tutto inesplorato nella vicenda, proprio a causa del mancato rilievo in sede di merito ad opera della parte potenzialmente interessata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il onsigliere,rg—tsore TEFANO