Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements in the grounds of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying his criticisms of the lower court's decision. Although the appellant argued the conviction relied solely on the victim's statements without examining other aspects, the court found the appeal generic and lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The grounds of a cassation appeal must specifically identify the factual elements supporting the criticisms, otherwise the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERI CRISTIAN nato a AVEZZANO il 21/03/1993 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO . La CORTE APPELLO di _L'AQUILA, con sentenza in data 15/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AVEZZANO, in data 27/02/2019, nei confronti di DESIDERI CRISTIAN in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa senza adeguata disamina di altri aspetti di contorno; - vizio di motivazione per incompatibilità tra fonti e risultanze probatorie e contenuto della decisione.
Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. E comunque, volendo ritenere di poter accedere al controllo della motivazione pur a fronte della dedotta genericità, dal complesso degli argomenti utilizzati dai giudici del merito emerge la corretta valutazione dell'unica discrasia rilevata (mancata indicazione in querela della presenza al fatto di Del Rosso Marco, circostanza invece affermata in dibattimento) , giudicata come dimostrativa dell'iniziale ritrosia della persona offesa a denunciare un vecchio compagno di scuola da cui temeva anche che potessero provenire ritorsioni.
A fronte di valutazione effettiva e non manifestamente illogica delle risultanze probatorie, non vi è ulteriore spazio di sindacato per questa Corte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02