Ordinanza — n. 37241/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO FILIPPO nato a AGIRA il 04/04/1963 avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ENNA, con sentenza in data 17/03/2021, ha riqualificato come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto avverso la condanna a pena pecuniaria pronunciata dal GIUDICE DI PACE di AGIRA, in data 12/06/2019, nei confronti di GRECO FILIPPO in relazione al reato di cui all' art. 636 CP . L'atto di impugnazione deduce i seguenti motivi: assoluzione dell'imputato per la inidoneità dimostrativa delle prove valorizzate dal primo giudice; concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena . Il ricorso è inammissibile perché generico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 37241/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 636 CP . L'atto di impugnazione deduce i seguenti motivi: assoluzione dell'imputato per la inidoneità dimostrativa delle prove valorizzate dal primo giudice; concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena . Il ricorso è inammissibile perché generico.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO FILIPPO nato a AGIRA il 04/04/1963 avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ENNA, con sentenza in data 17/03/2021, ha riqualificato come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto avverso la condanna a pena pecuniaria pronunciata dal GIUDICE DI PACE di AGIRA, in data 12/06/2019, nei confronti di GRECO FILIPPO in relazione al reato di cui all' art. 636 CP . L'atto di impugnazione deduce i seguenti motivi: assoluzione dell'imputato per la inidoneità dimostrativa delle prove valorizzate dal primo giudice; concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena . Il ricorso è inammissibile perché generico.
Invero lo stesso non contiene indicazione dei vizi rilevanti in sede di legittimità ma si risolve nella mera contestazione delle valutazioni del primo giudice , sia in punto di valutazione della prova di reità, sia in punto di trattamento sanzionatorio. Valutazioni comunque esistenti e non manifestamente illogiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore