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Ordinanza — n. 37239/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37239/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37239/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO ANNA nato a COSENZA il 06/11/1960 POPPITI ROBERTA nato a BIELLA il 16/01/1985 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 29/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI, in data 19/04/2016, nei confronti di MANZO ANNA e POPPITI ROBERTA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 640 CP. Propongono congiunto ricorso per cassazione le due imputate, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; difettano gli artifici e raggiri; trattasi di inadempimento civilistico avendo le imputate pagato con assegni post-datati non andati a buon fine.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37239/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640 CP. Propongono congiunto ricorso per cassazione le due imputate, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; difettano gli artifici e raggiri; trattasi di inadempimento civilistico avendo le imputate pagato con assegni post-datati non andati a buon fine.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa contraffazione di merci truffa all'assistenza sociale usurpazione d'identità irregolarità finanziarie fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO ANNA nato a COSENZA il 06/11/1960 POPPITI ROBERTA nato a BIELLA il 16/01/1985 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 29/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI, in data 19/04/2016, nei confronti di MANZO ANNA e POPPITI ROBERTA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 640 CP. Propongono congiunto ricorso per cassazione le due imputate, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; difettano gli artifici e raggiri; trattasi di inadempimento civilistico avendo le imputate pagato con assegni post-datati non andati a buon fine.

Il ricorso è inammissibile. Gli argomenti sono del tutto aspecifici perché non si confrontano con l'ampia motivazione dei giudici del merito con la quale si illustrano i raggiri (telefonata introduttiva del ricco imprenditore, consegna di copia dei documenti di identità, rassicurazioni sul buon esito dei titoli, successiva irreperibilità). Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021