Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise aggravating circumstance defense issue on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Emmanuel Dattilo's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly recognized an aggravating circumstance regarding his diminished defense capacity. The court ruled this complaint was inadmissible because it was not previously raised as a specific ground of appeal as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.; Appeals must specifically raise all grounds of complaint; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DATTILO EMMANUEL nato a POMPEI il 06/09/1996 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 02/05/2019, nei confronti di DATTILO EMMANUEL in relazione al reato di cui all art. 640 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante della minorata difesa. Il motivo è inammissibile ; la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigpe-frste sore STE ANO FILIP INI Il Pr