Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37235/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37235/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37235/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA FRANCESCO nato a PALERMO il 19/05/1994 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 08/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PALERMO, in data 27/02/2020, nei confronti di FAIJA FRANCESCO in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' per la fattispecie di rapina, fondata sulla sola presenza di un'impronta digitale trovata in zona del negozio rapinato accessibile al pubblico. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' per la fattispecie di ricettazione, fondata sulla sola contiguità temporale del fatto rispetto alla rapina.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37235/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' per la fattispecie di rapina, fondata sulla sola presenza di un'impronta digitale trovata in zona del negozio rapinato accessibile al pubblico. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' per la fattispecie di ricettazione, fondata sulla sola contiguità temporale del fatto rispetto alla rapina.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato flagrante indizio documenti d'identità prova informatica esame grafologico momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA FRANCESCO nato a PALERMO il 19/05/1994 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 08/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PALERMO, in data 27/02/2020, nei confronti di FAIJA FRANCESCO in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' per la fattispecie di rapina, fondata sulla sola presenza di un'impronta digitale trovata in zona del negozio rapinato accessibile al pubblico. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' per la fattispecie di ricettazione, fondata sulla sola contiguità temporale del fatto rispetto alla rapina.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, quanto alla idoneità probatoria dell'impronta, la Corte territoriale ha valorizzato la collocazione della stessa su un vetro posto a separare la zona della cassa da quella riservata al pubblico, nonché l'altezza di posizionamento, compatibile con il movimento fatto dal rapinatore senza guanti che ha scavalcato il bancone. E, quanto all'ipotesi di ricettazione, la sicura attribuibilità del possesso del mezzo agli autori della rapina, unita all'assenza di spiegazioni alternative, sono state idoneamente valorizzate nel ragionamento probatorio.

Rispetto a tali argomenti, il ricorso resta ad un livello di genericità estrema. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consiglie E tenso