Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and violation of reformatio in peius.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ionut Florentin Bitica inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on robbery charges and requested a lighter sentence, but the court found his arguments generic and insufficient to challenge the appellate court's finding of participation in a racially motivated collective assault. Furthermore, the court rejected the claim for reduced sentencing, noting that the prosecutor's appeal precluded any increase in punishment and that the specific recidivism barred the application of certain mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises generic arguments without specific legal grounds or if it violates the principle of reformatio in peius by challenging a sentence that was already increased on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITICA IONUT FLORENTIN nato il 26/10/1987 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 06/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA, in data 28/05/2020, nei confronti di BITICA IONUT FLORENTIN confermava la condanna in relazione ai reati già ritenuti dal primo giudice (lesioni volontarie e porto di coltello) e, in accoglimento dell'appello del PM, dichiarava il prevenuto colpevole anche del reato di cui all' art. 628 CP rispetto al quale era stato assolto in primo grado. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' rispetto al reato di rapina, difettando la dimostrazione della partecipazione all'azione predatoria posta in essere da altri imputati. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, illegittimo perché non applica la riduzione per le attenuanti generiche e quella ex art. 116 CP.
Il icorso è inammissibile. Il primo motivo impinge il merito ed è generico. La Corte territoriale ha adeguatamente spiegato la ragione dell'affermazione di responsabilità valorizzando il contributo offerto dall'imputato all'azione collettiva, caratterizzata da una violenta aggressione ai danni della vittima determinata da futili motivi e animata da odio razziale, nel corso della quale la persona offesa è stata rapinata. In presenza di adeguata dimostrazione della partecipazione all'azione predatoria collettiva, nessun pregio meritano gli argomenti difensivi, peraltro assolutamente generici ed incapaci di escludere la partecipazione del prevenuto al fatto (cfr. deposizione del teste Scalvenzi).
Quanto al secondo motivo, la ricorrenza di appello del PM esclude la configurabilità di divieto di reformatio in peius. La pena è frutto di giudizio di merito adeguatamente motivato, anche in relazione al divieto di equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 116 CP e delle attenuanti generiche rispetto alla sussistente recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Aspetti che privano il motivo di ricorso di giuridica rilevanza ; aspetti, comunque, non adeguatamente affrontati in ricorso, del tutto generico sul punto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Este