Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Ciocca's personal appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. Ciocca argued for the annulment of the judgment, but the Court found he lacked standing because he filed the appeal personally after the new procedural law took effect. Consequently, the appeal was rejected, and Ciocca was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal filed personally by the convicted person after the entry into force of the novella is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCCA GIUSEPPE nato a CASTELNUOVO DELLA DAUNIA il 14/12/1969 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza .in data 05/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in data 17/01/2019, nei confronti di CIOCCA GIUSEPPE in relazione al reato di cui all' art. 640 CP (più grave) ed altro.
Ricorre CIOCCA GIUSEPPE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigl