Italian Court dismisses appeal against conviction for illegal entry due to lack of evidence proving lawful access to the property.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Khalil Samira A. Mustafa inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal entry. The appellant argued that the first instance judge erred in attributing the damage to third parties, but the court found no evidence of lawful access to the premises. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and repetitive, resulting in a conviction for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's finding of illegal entry is based on the absence of any title or circumstance proving lawful access, and the appeal merely reiterates this without introducing new evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIL SAMIRA A. MUSTAFA nato il 03/08/1963 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 03/12/2018, nei confronti di KHALIL SAMIRA A. MUSTAFA in relazione al reato di cui all art. 633 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità . Già il primo giudice ha assolto la prevenuta dal concorrente addebito di danneggiamento della porta d'ingresso dell'appartamento oggetto di occupazione, avendo ritenuto riferibile a terzi quella condotta .
Difetta dunque la dimostrazione adeguata dell'occupazione abusiva da parte della prevenuta. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Pacifica e incontroversa è l'assenza di titolo , in capo all'imputata, che la abilitasse alla occupazione di specie. Tanto occorre dimostrare per la sussistenza del reato. Nessuna circostanza contrastante è stata introdotta dalla difesa , idonea a dimostrare l'esistenza di un ingresso legittimo nel bene . Tutto ciò era già stato adeguatamente esposto dalla Corte territoriale e l'odierno ricorso risulta dunque meramente reiterativo e aspecifico.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore S