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Ordinanza — n. 37225/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; defendant waived right to appeal and ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37225/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the request on April 9, 2021. Although the defendant initially challenged the lower court's sentencing and liability findings, the withdrawal rendered the legal arguments moot. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine of one thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant has formally withdrawn the request, thereby forfeiting the right to judicial review and incurring liability for procedural expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural costs waiver of rights criminal procedure law ripudiazione rinuncia al diritto ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCAMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/10/1996 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOgto avviso alle parti,J udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 22/11/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TRAPANI, in data 07/02/2019, nei confronti di CACCAMO GIUSEPPE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' e al trattamento sanzionatorio. E' però pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata personalmente dall'imputato con dichiarazione del 9.4.2021 presso l'Ufficio matricola del luogo di detenzione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021