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Ordinanza — n. 37222/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and exceeding the court's jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37222/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism was generic and failed to engage with the lower court's reasoning. The appellant argued that the denial of generic mitigating circumstances was unjustified due to a lack of positive evidence and the defendant's youth. The court rejected this, noting that the trial judge had explicitly evaluated the defendant's criminal history, propensity to offend, and lack of demonstrated positive conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not confront the argumentation of the court of first instance, as the supreme court cannot substitute its own factual appreciation for that of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds circumstances of mitigation factual appreciation jurisdiction of cassation criminalità persistente attenuazione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis c.p.
L'unica censura, oltre ad essere generica, non si confronta col l'apparato argomentativo, tutt'altro che inesistente o illogico, pasto a sostengo del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 650 cod. pen
Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza, in data 28 gennaio 2019, con cui il Tr bunale di La Spezia aveva dichiarato Kaci Klodjan colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen., condannandolo alla pena di un mese di arresto.
art. 62 bis cod. pen
L'unica censura, oltre ad essere generica, non si confronta col l'apparato argomentativo, tutt'altro che inesistente o illogico, pasto a sostengo del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

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C. Cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACI KLODJAN nato il 14/10/1988 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza, in data 28 gennaio 2019, con cui il Tr bunale di La Spezia aveva dichiarato Kaci Klodjan colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen., condannandolo alla pena di un mese di arresto.

2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso pe - cassazione il c ifensore del condannato, deducendo, quale unico motivo, l'inadeguata giustificazione della decisione di rigettare la richiesta di applicazione celle circostanze attenuanti generiche, erroneamente fondata sull'assenza di elementi positivi e sJII'abitualità della condotta. Non sono, infatti, annotati nel certilcato del casellario di Kaci Klodjan precedenti penali specifici né risultano altri prccedimenti pendenti a suo carico per il medesimo reato. Nessuna rilevanza è stata attribuita alla giovane età ed al comportamento processuale.

3. Il ricorso è inammissibile. L'unica censura, oltre ad essere generica, non si confronta col l'apparato argomentativo, tutt'altro che inesistente o illogico, pasto a sostengo del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e si si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti, estranei al giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli del giudice di merito. La Corte territoriale, con precisi riferimenti fattuali, ha, da una parte, considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio i precedenti penali dell'imputato e la sua notevole capacità a delinquere, dall'altra, ha valutato sub valenti, esplicitamente, la positiva condotta prccessuale, peraltro non adeguatamente dimostrata, e, implicitamente, tutti gli altri elementi allegati.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 'n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 apr