Ordinanza — n. 37219/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAManolo Simonelli propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di quattro differenti sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 3 marzo 2017, 27 novembre 2015 (n. 1031 e 1033) e 30 settembre 2016 per i reati di minaccia, resistenza a pubblico ufficia e ed ingiuria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37219/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1031 e 1033) e 30 settembre 2016 per i reati di minaccia, resistenza a pubblico ufficia e ed ingiuria.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONELLI MANOLO nato a ASCOLI PICENO il 29/11/1973 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; )9sLi-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manolo Simonelli propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di quattro differenti sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 3 marzo 2017, 27 novembre 2015 (n. 1031 e 1033) e 30 settembre 2016 per i reati di minaccia, resistenza a pubblico ufficia e ed ingiuria.
2. Denunzia violazione di legge (in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione di tutti gli indici rivelatori dell'unitarietà del disegno criminosc (identità della tipologia dei fatti e minimo lasso temporale intercorrente tra le violazioni) dell'apodittica affermazione che non si possa ipotizzare ex ante la commissione di fatti di violenza e minaccia per opporsi ad un atto del pubblico ufficiale nonché dell'attribuzione a tutti i fatti di una causale connessa ai dolo di impeto e, infine, dell'esclusione dell'odio razziale quale movente comune.
2. Il ricorso è inammissibile. Alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, assol itamente corretta e adeguata in diritto e in fatto, le censure d'a -ronea applicazione della legge penale appaiono manifestamente infondate e le cloglianze sono per il resto meramente confutative, sollecitando l'esercizio di aprezzamenti riservati al giudice del merito. L'assunto della unicità di determinazione volitiva ed intellettiva correlata all'odio razziale è stata presa in esame dal provvedimerto impugnato, che ne ha radicalmente escluso qualunque rilevanza in ragione del contenuto delle sentenze emesse in sede cognitiva, ponendo a fondamento della decisione il dato, tratto da queste ultime, ben più consistente, delle modalità delle singole :ondotte, considerate, di volta in volta ed a prescindere dalla richtta distanza crpnologica tra le violazioni, espressione di impulsi estemporanei e quindi di diverse ed autonome risoluzioni criminose e, se mai, sintomatiche dell'indole viclenta del condannato e della tendenza a lascarsi andare a sfoghi incontrollati e della sua scarsa attitudine al rispetto delle funzioni pubbliche.
Può solo aggiungersi che correttamente la Corte territoriale ha escluso, a presciniere dal dato temporale, la necessaria programmazione mentale anticipata dei reE ti alla luce della diversità delle condotte ricostruite e dell'assenza di concreto elementi unificanti.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spose del procedinento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnaz:one (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina-e in euro tremila. kg:1;AP
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor .ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in avore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,