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Ordinanza — n. 37219/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37219/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37219/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Manolo Simonelli propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di quattro differenti sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 3 marzo 2017, 27 novembre 2015 (n. 1031 e 1033) e 30 settembre 2016 per i reati di minaccia, resistenza a pubblico ufficia e ed ingiuria.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37219/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1031 e 1033) e 30 settembre 2016 per i reati di minaccia, resistenza a pubblico ufficia e ed ingiuria.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pubblica istigazione a delinquere reati violenti violenza o minaccia contro le autorità discriminazione e incitamento all'odio crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Denunzia violazione di legge (in riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spose del procedinento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnaz:one (C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONELLI MANOLO nato a ASCOLI PICENO il 29/11/1973 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; )9sLi-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manolo Simonelli propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di quattro differenti sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 3 marzo 2017, 27 novembre 2015 (n. 1031 e 1033) e 30 settembre 2016 per i reati di minaccia, resistenza a pubblico ufficia e ed ingiuria.

2. Denunzia violazione di legge (in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione di tutti gli indici rivelatori dell'unitarietà del disegno criminosc (identità della tipologia dei fatti e minimo lasso temporale intercorrente tra le violazioni) dell'apodittica affermazione che non si possa ipotizzare ex ante la commissione di fatti di violenza e minaccia per opporsi ad un atto del pubblico ufficiale nonché dell'attribuzione a tutti i fatti di una causale connessa ai dolo di impeto e, infine, dell'esclusione dell'odio razziale quale movente comune.

2. Il ricorso è inammissibile. Alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, assol itamente corretta e adeguata in diritto e in fatto, le censure d'a -ronea applicazione della legge penale appaiono manifestamente infondate e le cloglianze sono per il resto meramente confutative, sollecitando l'esercizio di aprezzamenti riservati al giudice del merito. L'assunto della unicità di determinazione volitiva ed intellettiva correlata all'odio razziale è stata presa in esame dal provvedimerto impugnato, che ne ha radicalmente escluso qualunque rilevanza in ragione del contenuto delle sentenze emesse in sede cognitiva, ponendo a fondamento della decisione il dato, tratto da queste ultime, ben più consistente, delle modalità delle singole :ondotte, considerate, di volta in volta ed a prescindere dalla richtta distanza crpnologica tra le violazioni, espressione di impulsi estemporanei e quindi di diverse ed autonome risoluzioni criminose e, se mai, sintomatiche dell'indole viclenta del condannato e della tendenza a lascarsi andare a sfoghi incontrollati e della sua scarsa attitudine al rispetto delle funzioni pubbliche.

Può solo aggiungersi che correttamente la Corte territoriale ha escluso, a presciniere dal dato temporale, la necessaria programmazione mentale anticipata dei reE ti alla luce della diversità delle condotte ricostruite e dell'assenza di concreto elementi unificanti.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spose del procedinento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnaz:one (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina-e in euro tremila. kg:1;AP

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor .ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in avore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,