Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds not raised in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced new grounds for mitigation not previously raised. The appellant argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigation for carrying a knife, but this was submitted for the first time under new procedural rules. The court ruled that such arguments must be developed from existing grounds rather than expanding the scope of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: New grounds in cassation appeals must represent a mere development of principal arguments and cannot introduce new censure or requests not timely formalized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENZA ROCCO ADRIANO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/05/1983 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; )91),
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, ha confermato la sentenza, in data 13 maggio 2019, ccn cui il Tribunale di Pistoia aveva condannato Fiorenza Rocco Adriano - ric:onosciuto colpevole della contravvenzione di porto senza giustificato motivo di J n coltello a serramanico utilizzabile pe l'offesa alla persona - alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 nonché vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve ertià di cui all'ultima parte dell'art. 4, comma 3, cit., senz'altro applicabile, alla luce dell'ormai consolidata opzione ermeneutica prevalsa nella giurisprudenza d. legittimità, a tutte le armi improprie quindi anche al porto di coltelli a serramanico. Pur investita della questione con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la Corte territoriale non ha in alcun modo esplicitato le ragioni giustificative dei diniego. Né a tale carenza motivazionale possono sopperire le argomentazioni spese per negare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in quanto fondate, in via esclusiva, sulla pericolosità cell'imputato.
3. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non ieducibili in questa sede. 3.1. Più volte questa Corte ha precisato che "in materia di implignazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollega bili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (da ultimo Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi Peter, Rv. 280294;
Sez. 1, Senterza n. 5182 del 15/01/2013 Vatavu Ionut, Rv. 254485, che ha ritenuto inammissibi i i motivi agg unti con cui erano stati richiesti, per la prima volta al giudice di ippello, il riconoscimento di circostanze attenuanti). 3.2. Correttamente, pertanto, la Corte di appello non ha esaminato la richiesta di riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'ultima parte dell'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 perché inammissibilmente proposta, come riconosciuto dal ricorrente, per la prima volta co motivi di nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen..
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugr azione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determl nare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in