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Ordinanza — n. 37214/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of motivation regarding minimum sentence reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37214/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision lacked the required motivational path justifying the refusal to grant the statutory minimum sentence. The appellant argued that the sentencing calculation was flawed, but the court found the complaint entirely disconnected from the actual decision which applied a one-year base sentence reduced by procedural rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the sentencing calculation is inadmissible if the complaint is entirely disconnected from the content of the decision under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing calculation lack of motivation minimum sentence procedural costs sanzioni penali riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso pe- cassazione il difensore del condannato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugrazione (C.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. Cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FATTA SALVATORE nato a PALERMO il 27/01/1981 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; )-101/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della medesima sede giudiziaria aveva dichiarato Di Fatta Salvatore colpevole del reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, condannandolo alla pena di mesi 8 di rec usione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata recidiva, e con l'applicazione della diminuente per la scelta del rito abbreviato.

2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso pe- cassazione il difensore del condannato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. l'assenza di un adeguato percorso motivazionale giustificativo della decisione di non concedere all'imputato il minimo della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza sulla dosimetria della pena è del tutto disancorata dal contenuto della decisione impugnata che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ha determinato la pena nella misura minima prevista dall'editto (un anno di reclusione) ulteriormente riducendola in quella inflitta ai sensi degli artt. 438 e seg. cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugrazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nere in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 202