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Ordinanza — n. 37212/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative path regarding accessory sentence duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37212/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's complaint regarding the lack of a specific argumentative path was fundamentally unfounded. Although the applicant argued the lower court failed to provide a dosimetric assessment of the accessory sentence duration, the court found the appellate decision clearly coherent and anchored in established constitutional principles. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal based on a general claim of insufficient motivation without specific criticism of inferential rules or violation of specific rules is inadmissible when the contested decision possesses clear and punctual argumentative coherence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal vizio motivazione pene accessorie giudicato parziale spese processuali sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Lamenta, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico sulla durata delle pene accessorie, quantificate in violazione dell'art. 133 cod.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 133 cod. pen
Lamenta, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico sulla durata delle pene accessorie, quantificate in violazione dell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori
Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRACCIANTINI LUCIANO nato a ORVIETO il 13/12/1968 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; )99YJ\,

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTD 1.Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, decidendo su rinvio dalla Corte di cassazione - che aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 7 novembre 2017 limitatamente alla durat3 delle pene accessorie di cui all'art. 217 I. fall., applicate a Bracciantini Luciano alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni del 3 aprile 2014, ha -determinato tale durata in anni due.

2. Ricorre per cassazione il Bracciantini, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico sulla durata delle pene accessorie, quantificate in violazione dell'art. 133 cod. pen., senza ter conto del comportamento processuale dell'imputato, già positivamente valutato con la concessione delle attenuanti generiche, al solo fine di equiparare la durata a quella della pena principale.

3. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi mar ifestamente infondati.

2. Il ricorrente, pur denunziando vizio di motivazipne, non critica a violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali del a sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, rElativamente alla quantificazione delle pene accessorie, che risulta v n Nato dalla Corte di appello in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale. Tale riesame è inammissibile i -1 sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldameme ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01;

Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2')14, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01). La Corte distrettuale ha operato la quantificazone delle pene accessorie, irrogate al Bracciantini in conseguenza della sua condanna per i reati di cui agli 216, comma 1, n. 1, e 219 legge fall., conformandosi ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222. A questo proposito ha evidenziato, sia pure in termini obiettivamente siltetici, che la durata di due anni, a prescindere dalla equiparazione alla pena principale, era gius:ificata dalla "pluralità delle condotte distrattive accertate e della loro ripetizione nel tempo". 94 ot2 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in