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Ordinanza — n. 37209/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37209/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37209/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha ccnfermato la pronuncia, in data 30 ottobre 2018, con cui il Triburiae di Trani aveva ritenuto D'Alessandro Andrea colpevole dei reati di detenzicne e porto illegali di arma comune da sparo, esplosioni pericolose e danneggiamento e lo aveva, per l'effetto, condannato alla pena di anni due e mesi sei di recl isione ed euro 6.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37209/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 61(i cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugrazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi precedenti penali rilevanti altri reati esplosivi e articoli pirotecnici sanzioni penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 24/04/1972 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; )(J9P1/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha ccnfermato la pronuncia, in data 30 ottobre 2018, con cui il Triburiae di Trani aveva ritenuto D'Alessandro Andrea colpevole dei reati di detenzicne e porto illegali di arma comune da sparo, esplosioni pericolose e danneggiamento e lo aveva, per l'effetto, condannato alla pena di anni due e mesi sei di recl isione ed euro 6.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il d fensore del D'Alessandro, denunciando illogicità della motivazione e comunque 1,3 mancata esplicitazione dei temi di cui è causa nonché contraddittorietà dell'esposizione.

3. Il ricorso propone un unico motivo articolato genericamente e va perciò dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha approfonditamente motivato su tutte le doglianze ed i rilievi esposti nell'atto di appello con riferimento ai temi dell'identificazione dell'imputato quale autore dei reati e alla denegata prevalenza delle. attenuanti generiche. A fronte di tale motivazione il ricorso oppone considerazioii astratte e del tutto generiche, senza la necessaria indicazione dei temi che la Corte territoriale non avrebbe esaminato e senza alcun confronto critico con l'apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 61(i cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugrazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 april