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Ordinanza — n. 37198/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37198/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37198/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Manuele Durdevic propone ricorso avverso l'ordir anza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. Denunzia violazione di legge in riferimento all'art. 671 cod. proc. peri, nonché vizio di motivazione. Si duole. in particolare, dell'erronea valutazione, ai fini dell'esclusione dell'unitarietà del disegno criminoso, dell'epoca e dei luoghi di consumazione. Tanto la distanza temporale quant il di ierso contesto regionale sono, infatti, compatibili con lo scopo programmatico perseguito dal condannato che si era prefigurato, oltre a tutti i delitti nelle loro linee essenziali, di conseguire, l'impunità accumulando un patrimonio sufficiente fino all'arresto che lo aveva indotto ad abbandonare il progetto per partecipare all'opera rieducativa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37198/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnaz one (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina-e in euro tremila.

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali concorso materiale di reati correità riduzione della pena doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnaz one (C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURDEVIC MANUELE nato a PALESTRINA il 14/09/1994 avverso l'ordinanza del 23/10/2020 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manuele Durdevic propone ricorso avverso l'ordir anza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. Denunzia violazione di legge in riferimento all'art. 671 cod. proc. peri, nonché vizio di motivazione. Si duole. in particolare, dell'erronea valutazione, ai fini dell'esclusione dell'unitarietà del disegno criminoso, dell'epoca e dei luoghi di consumazione. Tanto la distanza temporale quant il di ierso contesto regionale sono, infatti, compatibili con lo scopo programmatico perseguito dal condannato che si era prefigurato, oltre a tutti i delitti nelle loro linee essenziali, di conseguire, l'impunità accumulando un patrimonio sufficiente fino all'arresto che lo aveva indotto ad abbandonare il progetto per partecipare all'opera rieducativa.

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infonda,:ezza del motivc dedotto. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro moda ità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, I notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti, nemmeno messo in discussione daIIE difesa ricorrente. Il dato cronologico, così ricostruito, esclude in radice la possibilità che il condannato sin dalla prima violazione avesse programmato, sia pure nel:e linee generali, anche le successive, peraltro commesse in luoghi assai distanti tra loro.

I tempi ed i luoghi di consumazione dei reati inducevano logicamente il Ti ibunale a ritenere che il Durdevic avesse una personalità incline a commettere più reati che poneva in essere, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni :riminose estemporanee. Le censure del ricorrente sono, di contro, man festamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Si tratta di )perazione pacificamente non consentita in sede di legittimità anche perché non sopportata dall'allegazione del materiale probatorio su cui sarebbe fondata la d versa ricostruz one solo prospettata.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnaz one (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina-e in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1