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Ordinanza — n. 37187/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37187/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant personally submitted the petition without a qualified lawyer. The material facts show that the appeal challenged a supervision tribunal's revocation of home detention and was filed after August 3, 2017, when legislation removed the right of defendants to file appeals personally. The court ruled that under the new procedural code, such appeals must be signed by lawyers from the special register, rendering the personal filing void.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing qualified lawyer requirement Law 103/2017 special register procedural code de plano dismissal ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichia -ato inam -nissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdot:o dalla medesima legge n.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdot:o dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello
pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONNETTO FRANCESCO nato a CATANIA il 22/11/1967 avverso l'ordinanza del 22/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA Elato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato, in data 22 luglio 2020, la deten2ione domiciliare applicata a Caponnetto Francesco con ordinanza del 22 gennaiD 2020 - è stato proposto personalmente da quest'ultimo con atto del 31 luglio 2020.

2. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso scno successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del ccndannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori is :ritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichia -ato inam -nissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdot:o dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la cDndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021