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Ordinanza — n. 37184/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because unrepresented prisoner filed personal appeal after 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37184/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner, a prisoner, filed it personally without a qualified lawyer. The Tribunal of Surveillance had previously rejected his request for semi-liberty, and the appeal was submitted after August 3, 2017. The court ruled that the 2017 law explicitly prohibits unrepresented appeals from prisoners, requiring them to be signed by a lawyer from the special barroll.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by prisoners must be represented by a qualified lawyer; personal appeals filed without counsel are inadmissible.

Parole chiave

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prisoner appeal representation unrepresented appeal inadmissibility semi-liberty request rejection Cassation procedural rules 2017 legislative reform legittimazione a contestare licenza ritiro dell'istanza giudiziaria censura di violazione costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdot:o dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello
pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 26/09/1969 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Etc) avviso alle parE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato, in data 5 novembre 2020, la domanda di semilibertà presentata dal detenuto Grassi Stefano - è stato proposto personalmente da quest'ultimo con atto del 12 novembre 202C. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2(. 17, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato:, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori is:ritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdot:o dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021