Cassation appeal dismissed because unrepresented prisoner filed personal appeal after 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner, a prisoner, filed it personally without a qualified lawyer. The Tribunal of Surveillance had previously rejected his request for semi-liberty, and the appeal was submitted after August 3, 2017. The court ruled that the 2017 law explicitly prohibits unrepresented appeals from prisoners, requiring them to be signed by a lawyer from the special barroll.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by prisoners must be represented by a qualified lawyer; personal appeals filed without counsel are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 26/09/1969 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Etc) avviso alle parE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato, in data 5 novembre 2020, la domanda di semilibertà presentata dal detenuto Grassi Stefano - è stato proposto personalmente da quest'ultimo con atto del 12 novembre 202C. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2(. 17, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato:, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori is:ritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdot:o dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021