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Ordinanza — n. 37183/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37183/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37183/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANO CIRO nato a NAPOLI il 11/07/2000 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eo avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; E CONSIDER/TO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, in data 15 luglio 2019, ha rideterminato, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., nei termini concordati dalle parti di anni 3 mesi 10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, la pena inflitta a Diano Ciro per violazioni della normativa sulle armi per ricettazione.

Regesto Legislator

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articolo 599-bis cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37183/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza il Diano ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla denegata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. La Corte distrettuale ha erroneamente considerato parziale la resipiscenza dell'imputato; il Diano, infatti, ha adeguatamente spiegato le ragior i che l'avevano indotto ad acquistare le armi nonché ogni altra modalità dell'azione.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali responsabilità penale verdetto di colpevolezza scemata imputabilità denuncia penale

Disposizioni normative citate

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articolo 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Avverso detta sentenza il Diano ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla denegata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause pre liste dall'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANO CIRO nato a NAPOLI il 11/07/2000 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eo avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDER/TO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, in data 15 luglio 2019, ha rideterminato, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., nei termini concordati dalle parti di anni 3 mesi 10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, la pena inflitta a Diano Ciro per violazioni della normativa sulle armi per ricettazione.

2. Avverso detta sentenza il Diano ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla denegata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. La Corte distrettuale ha erroneamente considerato parziale la resipiscenza dell'imputato; il Diano, infatti, ha adeguatamente spiegato le ragior i che l'avevano indotto ad acquistare le armi nonché ogni altra modalità dell'azione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata n vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. 3.1 Dalla sentenza in verifica e dal verbale del processo di appello emerge che le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod, proc. pen. per l'accoglimento del solo motivo riguardante il trattarr ento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie Drevia rinunca da parte dell'imputato ai "motivi di merito", compresi quElli inerenti alle attenuanti generiche. 3.2 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché si i relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle sc-?Ite processuali liberamente effettuate dall'imputato.

È stato sul punto affermato che «a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comm a 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la i ichiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause pre liste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assolLta o di inutiliz2abilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo pro )r o dell'impugr azione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appe lo, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia>> (Sez. 5 n. 15505 del :_9/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

Non è nemme io possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo iene parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successiv ) giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rile 'abile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. E, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Le uniche doglianze proponibili non il ricorso pe - cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla fcrmazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventi. ale contenuto d fforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spaz o può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pen e che non si s ano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta.

D'aLra parte, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolarli:e nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a L na pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione iella qualificazic,ne giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul c3IC010 della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 2781141.

4. In conclusione, proponendo l'impugnazione questioni inerenti alla determinazione della pena o, comunque, a capi ogc etto di rinunzia, essa deve essere dichiarata inammissibile, stante l'Titervenu o concordato, secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pel., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del riurrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esor ero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in e Jro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.