Ordinanza — n. 37182/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: VIGILIA ALFREDO nato a NAPOLI il 27/12/1967 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO Lato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37182/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E CONSIDERA TO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 settembre 2020 la Colte di appello di Catanzaro, giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza fJnzionale a conoscere la domanda proposta da Vigilia A.fredo ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. A ragione osservava che competente a decidere era la Corte cli appello di Napoli in quanto giudice del provvedimentc per ultimo divenuto irrevocabile tra quelli passati in giudicato a carico dell'istante.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: VIGILIA ALFREDO nato a NAPOLI il 27/12/1967 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO Lato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERA TO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 settembre 2020 la Colte di appello di Catanzaro, giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza fJnzionale a conoscere la domanda proposta da Vigilia A.fredo ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. A ragione osservava che competente a decidere era la Corte cli appello di Napoli in quanto giudice del provvedimentc per ultimo divenuto irrevocabile tra quelli passati in giudicato a carico dell'istante.
2. Avverso detto provvedimento ricorre Der cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro lamentandone le illegittimità per violazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
3. Il ricorso è manifestamente fondato per il princ po di carattere generale da questa Corte costantemente affermato secondo cui tutti i prpvvedinnenti dichiarativi, per qualsiasi causa, di incompetenza soro sottratti, per la norma di carattere generale dell'art. 568 comma 2, cod. proc. pen., alla regola dell'impugnabilità per cassazione in quanto possono dare luogo a conflitto da parte del giudice reputato competente destinatario degli atti (cfr., tra le molte Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato Rv. 279803; Sez. 5, n. 6347 del 25/11/1998, dep. 1999, Salamone, Rv. 212512) 3. Alla stregua delle esposte considerazioni il i icprso va quindi dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021