Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37181/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37181/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37181/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAIANO ANTONIO FRANCESCO nato a OPPIDO MAMERTINA il 14/01/1975 avverso l'ordinanza del 15/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Pi i, IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa a Paiano Antonio Francesco ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 30 giugno 2020.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37181/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, tale comportamento, a prescindere dal giudizio di colpevolezza, risultava incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale allontanamento malgrado rischio di persecuzione revisione della sentenza penale differimento dell'esecuzione della pena revoca dell'annullamento abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAIANO ANTONIO FRANCESCO nato a OPPIDO MAMERTINA il 14/01/1975 avverso l'ordinanza del 15/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Pi i, IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa a Paiano Antonio Francesco ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 30 giugno 2020.

Il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, con provvedimento del 14 agosto 2020, aveva sospeso ai sensi dell'art. 51 ter Ord. pen. la misura alternativa alla detenzione, perché Paiano era stato denunciato da Surace Matteo-vittima della violenta aggressione- per i reati di cui agli artt. 582, 110, 61 nr. 1 e 11 quater, 585 comma 1 cod. pen.. In sintesi, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la "spedizione punitiva", perpetrata assieme al sodale, nonché cognato, Cirillo Bruno -elemento anch'egli di spicco della consorteria criminale "Paiano-Cardilli"-, violando le prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, era da ritenersi sintomatica della rinnovata pericolosità sociale del Paiano e della sua assenza di volontà di reinserimento sociale.

Pertanto, tale comportamento, a prescindere dal giudizio di colpevolezza, risultava incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Paiano Antonio Francesco, deducendo erronea applicazione della legge regolatrice. Il ricorso lamenta la mancata certezza in ordine allo svolgimento dei fatti e alla responsabilità concorsuale del Paiano. Si ribadisce l'importanza delle dichiarazioni del Cirillo che ha fornito una diversa versione dei fatti -chiarendo di essersi legittimamente difeso dalla aggressione perpetrata dal Surace- e della testimonianza della Pardo Rosa, presente a tutte le fasi del diverbio. La revoca sarebbe stata disposta in mancanza dei presupposti di legge, non tenendo conto delle diverse note informative positive emesse in precedenza. Si censura, in ultimo, l'incompetenza funzionale del Tribunale per essere stata originariamente disposta la misura da parte di altro Ufficio di Sorveglianza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare diversa ricostruzione dei fatti, a fronte di congrua motivazione addotta.3.1 Ed invero il Tribunale, competente in riferimento al luogo di esecuzione della misura alternativa, ha valutato in modo ampio e senza vizi logici le informazioni acquisite sulla condotta di violazione. Le doglianze difensive, pertanto, si risolvono in una richiesta di rivalutazione, estranea al perimetro normativo del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Pre