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Ordinanza — n. 37179/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grievances on sentencing and facts already decided in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37179/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sabino Pace inadmissible due to the generic nature of his arguments. Pace argued that his contacts with others were sporadic and lacked criminal offensiveness, while also contesting the balance between mitigating factors and recidivism. The court rejected these claims because they merely repeated factual disputes already thoroughly addressed during the trial without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 546 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints on facts or sentencing already decided in the first instance render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances recidivism sentencing mitigating factors criminal surveillance procedural economy costs of appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011
Con sentenza della Corte di appello di Bari del 3 luglio 2020, in conferma della sentenza del Tribunale di Bari del 1 marzo 2018, Pace Sabino è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75 d.lgs.
Art. 99 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Ordinanza — n. 46884/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance association rules due to lack of habitual contact.
Ordinanza — n. 10722/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.
Ordinanza — n. 21672/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in appeal and lack of logical reasoning.
Ordinanza — n. 26988/2024 — snpen
Italian court dismisses appeal against probation violation conviction for habitual association with convicted persons.
Sentenza — n. 29970/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance obligations by associating with convicted persons.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE SABINO nato a GRUMO APPULA il 04/02/1984 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza della Corte di appello di Bari del 3 luglio 2020, in conferma della sentenza del Tribunale di Bari del 1 marzo 2018, Pace Sabino è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, in violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, disposta con decreto del 14 dicembre 2011, aveva contravvenuto al divieto di associarsi abitualmente a persone pregiudicate, essendo stato sorpreso in compagnia di Baccellieri Rocco e Vitarella Davide il 10 ottobre 2013; di Eramo Emanuele il 10 ottobre 2013, il 9 e il 31 gennaio 2014; di Romano Antonio l' 11 ottobre 2013; di Infantino Aolo il 24 gennaio 2014.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pace Sabino, deducendo due motivi. Al primo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 546 lett.

e) cod. proc. pen. e 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011. Si rappresenta l'assenza di materialità e di offensività dei contatti che sono stati sporadici ed intermittenti, non integranti la presunzione di diffusa contiguità con gli ambienti criminali. Al secondo si deduce vizio di motivazione ed violazione degli artt. 546 lett.

e) cod. proc. pen., 99, 69, 62 bis e 133 cod. pen. Si contesta, dato il corretto contegno processuale del ricorrente, la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e l'assenza di motivazione in ordine alla possibile esclusione di quest'ultima.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di punti della decisione oggetto di approfondita trattazione in sede di merito, con argomentazioni che il ricorrente finisce con il trascurare, riproponendo doglianze in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente