Italian court dismisses appeal for generic grievances on sentencing and facts already decided in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sabino Pace inadmissible due to the generic nature of his arguments. Pace argued that his contacts with others were sporadic and lacked criminal offensiveness, while also contesting the balance between mitigating factors and recidivism. The court rejected these claims because they merely repeated factual disputes already thoroughly addressed during the trial without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints on facts or sentencing already decided in the first instance render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE SABINO nato a GRUMO APPULA il 04/02/1984 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza della Corte di appello di Bari del 3 luglio 2020, in conferma della sentenza del Tribunale di Bari del 1 marzo 2018, Pace Sabino è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, in violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, disposta con decreto del 14 dicembre 2011, aveva contravvenuto al divieto di associarsi abitualmente a persone pregiudicate, essendo stato sorpreso in compagnia di Baccellieri Rocco e Vitarella Davide il 10 ottobre 2013; di Eramo Emanuele il 10 ottobre 2013, il 9 e il 31 gennaio 2014; di Romano Antonio l' 11 ottobre 2013; di Infantino Aolo il 24 gennaio 2014.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pace Sabino, deducendo due motivi. Al primo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 546 lett.
e) cod. proc. pen. e 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011. Si rappresenta l'assenza di materialità e di offensività dei contatti che sono stati sporadici ed intermittenti, non integranti la presunzione di diffusa contiguità con gli ambienti criminali. Al secondo si deduce vizio di motivazione ed violazione degli artt. 546 lett.
e) cod. proc. pen., 99, 69, 62 bis e 133 cod. pen. Si contesta, dato il corretto contegno processuale del ricorrente, la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e l'assenza di motivazione in ordine alla possibile esclusione di quest'ultima.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di punti della decisione oggetto di approfondita trattazione in sede di merito, con argomentazioni che il ricorrente finisce con il trascurare, riproponendo doglianze in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente